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141412
IDG811200073
81.12.00073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Illegittima la soppressione delle I.P.A.B.
Riv. amm. Rep. it., vol. 122, an. 132 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 620-621
D1851; D94376
Con sentenza 17 luglio 1981 n. 173, la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' delle norme del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, che prevedono il trasferimento delle istituzioni pubbliche di beneficienza (I.P.A.B.) ai Comuni. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge delega 22 luglio 1975 n. 382 non prevede la soppressione delle I.P.A.B. e non puo' quindi deciderla il d.p.r. 1977/n616 che ne da' attuazione. Le I.P.A.B., infatti, sono enti locali istituzionali per i quali si applicano le norme in atto per i dipendenti del settore pubblico; non rientrano quindi tra gli enti pubblici interregionali, di cui e' prevista la soppressione dalla legge 382.
C. Cost. 17 luglio 1981, n. 173 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 22 luglio 1975, n. 382
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