| La nota redazionale evidenzia che chi da' esecuzione ad una
concessione edilizia illegittima non potrebbe essere penalmente
punibile, finche' la concessione non e' stata annullata o dichiarata
illegittima. Cosi', ad esempio, Pret. Napoli, Sez. VIII, 7 gennaio
1977, che ha affermato che non commette reato edilizio chi costruisce
in base ad una concessione illegittima, a meno che non si riesca a
dimostrare che fosse gia' a conoscenza dell' illegittimita' dell'
atto. A questo riguardo, la Corte di Cassazione con sent. 3 luglio
1978 n. 2344, non si e' dimostrata dello stesso parere; la Corte ha
dichiarato, infatti, che chi effettua una costruzione sulla base di
una concessione edilizia illeggittimamente sulla base di una
concessione edilizia illegittimamente rilasciata, non e' esente da
responsabilita' se viene meno all' osservanza degli strumenti
urbanistici generali previsti dalla legge urbanistica, dai
regolamenti e dai piani regolatori comunali. Non verrebbe meno,
infatti, l' antigiuridita' del fatto, ma sussisterebbe la
responsabilita' penale del sindaco, a titolo di concorso o
cooperazione colposa, nel reato compiuto dal privato, avendo causato
il fatto con la concessione edilizia illegittima.
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