| L' A. si domanda se l' ulteriore compressione del segreto bancario
sia legittima ed opportuna nel vigente assetto costituzionale. L'
indagine, partendo induttivamente dalla individuazione del fondamento
e del contenuto dell' istituto attraverso la ricostruzione storica e
l' esame comparativo negli ordinamenti, si estende alle teoriche
esistenti, all' analisi dei comportamenti delle banche, alla verifica
delle limitazioni. Il connotato contrattuale non contraddice alla
tesi che pone il fondamento nella consuetudine, che da' effettivo
contenuto al segreto delimitandone la portata. La sua classificazione
come diritto alla riservatezza, sganciato dal riferimento all' uso o
al contratto non puo' valere a qualificarlo nella sua specie. Per l'
A. il segreto bancario e' nel riserbo che la banca deve tenere sugli
affari dei clienti, in particolare sugli elementi che non si fosse
tenuti o non si e' soliti comunicare ad alcuno, secondo gli usi, la
normativa e il contratto o che si debbano svelare soltanto in certe
circostanze nei confronti di alcuni soggetti o autorita' in presenza
di interessi qualificati. L' A. infine, esaminata l' incidenza delle
norme costituzionali sui principi fondamentali ed in materia
economica, rilevato che il tema si inserisce in quello della tutela
dei diritti, in una concezione residuale, conclude per la
conservazione del segreto nel contemperamento degli interessi privati
e pubblici, nei limiti in cui e' ancora configurabile sul piano del
diritto e della effettivita'. Nella ipotesi di nuove gravi
confliggenze di interessi spettera' al legislatore stabilire quali
dovranno prevalere sul segreto bancario nel quadro di una lettura
globale della costituzione.
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