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141422
IDG810600900
81.06.00900 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rosapepe Roberto
Ancora a proposito della distinzione tra societa' e impresa
nota a Cass. sez. I civ. 10 agosto 1979, n. 4644
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 71-83
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311; D312
L' A. intende giustificare il suo dissenso dall' orientamento, cui anche la Suprema Corte ha aderito con la pronuncia in esame, che sostiene l' esistenza di un' equazione societa' - impresa. Un primo motivo di tale dissenso puo' essere riscontrato nella constatazione delle differenze emergenti da una comparazione anche solo superficiale degli artt. 2247 e 2082 c.c.; ne' l' A. giudica convincenti i richiami fatti dalla Suprema Corte agli artt. 1 l. fall. e 8 c. comm. 1882. In sostanza, pare inammissibile all' A. che l' attribuzione della qualifica di imprenditore sia ricondotta ad un mero requisito formale, cioe' la previsione dell' attivita' d' impresa nell' oggetto sociale e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, per quanto concerne la persona giuridica; mentre per la persona fisica si devono considerare tutt' altri presupposti.
art. 2247 c.c. art. 2082 c.c. art. 1 l. fall. art. 8 c. comm. art. 2248 c.c. art. 2200 c.c. art. 2201 c.c. art. 2202 c.c. art. 2308 c.c. art. 2272 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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