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| IDG810601647 | |
| 81.06.01647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Silingardi Gabriele
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| Osservazioni a Cass. sez. I civ. 21 ottobre 1980, n. 5635
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| Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 394-399
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31230
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| L' A. prendendo spunto dalla prima massima della decisione in esame
enuncia le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sulla
questione della validita' di una clausola compromissoria che
deferisca all' assemblea dei soci la nomina degli arbitri per le
controversie connesse con il rapporto sociale. In secondo luogo
critica la decisione della Corte nella parte in cui afferma che l'
attribuzione al collegio dei probiviri della competenza sulle
controversie sociali determinerebbe, prima dell' esaurimento del
preventivo procedimento dinanzi al collegio stesso, un provvisorio
difetto di proponibilita' della domanda giudiziale per temporanea
carenza di potere processuale. Osserva l' A. che se l' inserimento
tra le previsioni statutarie dell' obbligo di costituzione del
collegio dei probiviri fosse stato preordinato al solo scopo di
evitare la decisione del giudice ordinario sulle controversie
sociali, tale strumento sarebbe indubbiamente sproporzionato alle
esigenze di cui si vuole garantire il rispetto.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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