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141433
IDG810601647
81.06.01647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Silingardi Gabriele
Osservazioni a Cass. sez. I civ. 21 ottobre 1980, n. 5635
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 394-399
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31230
L' A. prendendo spunto dalla prima massima della decisione in esame enuncia le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sulla questione della validita' di una clausola compromissoria che deferisca all' assemblea dei soci la nomina degli arbitri per le controversie connesse con il rapporto sociale. In secondo luogo critica la decisione della Corte nella parte in cui afferma che l' attribuzione al collegio dei probiviri della competenza sulle controversie sociali determinerebbe, prima dell' esaurimento del preventivo procedimento dinanzi al collegio stesso, un provvisorio difetto di proponibilita' della domanda giudiziale per temporanea carenza di potere processuale. Osserva l' A. che se l' inserimento tra le previsioni statutarie dell' obbligo di costituzione del collegio dei probiviri fosse stato preordinato al solo scopo di evitare la decisione del giudice ordinario sulle controversie sociali, tale strumento sarebbe indubbiamente sproporzionato alle esigenze di cui si vuole garantire il rispetto.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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