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| IDG810602231 | |
| 81.06.02231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Borgioli Alessandro
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| Convocazione dell' assemblea e delega di poteri amministrativi
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| nota a Trib. Roma 29 giugno 1979
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| Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 369-384
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312303
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| Secondo l' A. la sentenza in commento da implicitamente per risolti
alcuni problemi che invece meritano una maggiore considerazione: chi
e' competente a convocare l' assemblea e che rilevanza possono avere
sulle delibere eventuali vizi in materia; se possa essere delegata la
funzione relativa alla convocazione dell' assemblea; se sia
ammissibile una delega di poteri amministrativi che promani
direttamente dall' assemblea. Dopo alcune precisazioni in ordine al
concetto di convocazione, l' A. distingue tra l' ipotesi in cui la
convocazione sia deliberata dal consiglio intervenendo il presidente
esclusivamente in funzione dichiarativa; e quella invece in cui
difetti in realta' una preventiva delibera; ulteriori problemi
nascono sol che si consideri come, nella fattispecie in questione
trattandosi di rapporti corporativi interni alla societa', manchi di
fatto lo strumento per mezzo del quale il socio puo' venire a
conoscenza della mancanza della delibera o di eventuali suoi vizi. In
sostanza, e concordando con quanto la sentenza in esame ha
riconosciuto, e' possibile una delega di poteri nei quali sia
ricompreso anche quello di convocazione; e la delega puo'
considerarsi valida anche quando promani direttamente dall' assemblea
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| art. 2363 c.c.
art. 2367 c.c.
art. 2366 c.c.
art. 2384 comma 2 c.c.
art. 2446 c.c.
art. 2381 c.c.
art. 2385 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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