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141454
IDG810601476
81.06.01476 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Sospensione del procedimento civile e inizio dell' azione penale
nota a Cass. sez. III 2 maggio 1975, n. 1691 Cass. sez. III 10 febbraio 1975, n. 512 Cass. sez. III 18 febbraio 1975, n. 641
Dir. prat. assic., an. 20 (1976), pt. 2, pag. 369-371
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6001; D41810; D6121
Per conseguire il fine dell' unita' e dell' identita' della giurisdizione la legge prevede che qualora l' azione civile venga promossa prima che quella penale sia esaurita si faccia luogo alla sospensione necessaria del procedimento civile. Si discute pero', dato che condizione necessaria per la sospensione e' l' inizio dell' azione penale, quando abbia inizio l' azione penale. L' A., concordando con la decisione in esame, sostiene che l' azione penale inizia non gia' con la denuncia bensi' con la richiesta di istruzione formale da parte del Pubblico Ministero.
art. 3 c.p.p. art. 295 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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