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141481
IDG810601752
81.06.01752 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Grazia Fausta
Il pubblico registro automobilistico di fronte al nuovo diritto di famiglia
Riv. dir. ipot., an. 23 (1981), fasc. 1, pag. 29-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308301; D30128
L' A. giudica inutile e dannosa l' istituzione della pubblicita' delle convenzioni matrimoniali e delle loro modifiche a margine dell' atto di matrimonio. Attualmente, dopo la riforma del diritto di famiglia, si hanno: una forma di pubblicita' relativa ai trasferimenti dei beni, siano essi immobili o autoveicoli, una forma relativa al regime patrimoniale a cui sono soggetti i beni acquistati. Quest' ultima forma, regolata dagli artt. 2647 e 2685 c.c., si rivela, di fatto, assai complessa; tanto piu' che, se numerosi sono stati gli studi sulla pubblicita' del regime patrimoniale coniugale in campo di diritti immobiliari, del tutto trascurato e' stato invece il settore automobilistico, a tal punto che addirittura due decreti del Ministero delle Finanze non contemplano affatto la pubblicita' ex art. 2685 c.c.. E' quindi urgente, a detta dell' A., un adeguamento dei modelli delle note di trascrizione; meglio ancora, e' necessaria una modifica della legge che elimini le macchinosita' inutili, tali soprattutto se si prende atto della scarsa incidenza che hanno, in genere, gli autoveicoli ed il loro valore sulle situazioni patrimoniali familiari. In ultimo e' riportato il testo della modifica presentata recentemente e riguardante il testo del comma 2 dell' art. 179 c.c..
art. 206 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 207 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 2647 c.c. art. 2685 c.c. art. 2683 c.c. art. 162 c.c. art. 163 c.c. art. 193 c.c. art. 2643 c.c. art. 2645 c.c. art. 2648 c.c. art. 177 c.c. art. 2688 c.c. art. 6 n. 3 r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 art. 179 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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