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141482
IDG810601753
81.06.01753 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Reich-Roullet Maura
Nota a decr. Trib. Firenze 15 maggio 1978 decr. Trib. Lucca 28 giugno 1978 decr. App. Firenze 6 ottobre 1978 decr. App. Firenze 5 ottobre 1979 decr. App. Bari 14 febbraio 1979 decr. App. Ancona 18 aprile 1979 decr. Trib. Genova 21 aprile 1978 decr. Trib. Torino 16 giugno 1978 decr. App. Napoli 16 gennaio 1978
Riv. dir. ipot., an. 23 (1981), fasc. 1, pag. 58-62
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
L' A. fornisce e commenta un campione delle pronuncie giurisprudenziali che hanno variamente dibattuto il problema della interpretazione dell' art. 162 c.c., sostenendo o meno la necessita' della previa autorizzazione del giudice ogniqualvolta si debba stipulare una convenzione matrimoniale. All' esame dell' A. gli argomenti riportati nelle decisioni che sostengono la necessita' dell' autorizzazione, rivelano la loro inconsistenza, nulla dimostrando i richiami agli artt. 210, 192 e 194 c.c.. Secondo l' A. l' autorizzazione deve quindi ritenersi necessaria soltanto quando si tratti di modificare una convenzione precedente, dal momento che la ratio iuris dell' art. 162 c.c., sulla quale si e' tanto discusso, non sembra essere altro che quella di garantire al massimo la liberta' di scelta dei coniugi.
art. 162 c.c. art. 210 c.c. art. 192 c.c. art. 194 c.c. art. 228 comma 1 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 228 comma 3 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 3 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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