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141483
IDG810601755
81.06.01755 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cinti Noe'
Conseguenze tributarie del ritardo nella richiesta di trascrizione di atti traslativi di diritti immobiliari
nota a Cass. sez. I civ. 17 luglio 1980, n. 4652
Riv. dir. ipot., an. 23 (1981), fasc. 1, pag. 84-91
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2306; D308300
La norma di cui all' art. 2671 c.c. e' criticabile, secondo l' A., sia da un punto di vista civilistico che da un punto di vista tributario: perche' stabilisce le conseguenze dell' inosservanza di una diligenza non precisata in termini temporali e perche' aggiunge alla sanzione civile, presupposta sulla base del dettato dell' art. 2644 c.c., una ulteriore e piu' severa sanzione tributaria di cui non si vede la ragione. La fattispecie oggetto della sentenza in commento offre all' A. l' occasione per accennare brevemente alla nostra legislazione tributaria in tema di imposta ipotecaria, fino al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635. E' all' art. 17 di quest' ultimo che l' A. riserva un commento, distinguendo l' ipotesi dell' omissione da quella del ritardo e discostandosi, su questo presupposto, dalla soluzione privilegiata dalla Suprema Corte, per l' applicazione cioe', in caso di ritardo, del 4 comma dell' art. 17 e non del 1. Resta comunque apprezzabile, per l' A., che la Corte abbia accolto la tesi della correlazione tra entita' effettiva del danno, cioe' del lucro evasivo, e relativa entita' della sanzione.
art. 2671 c.c. art. 2644 c.c. art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 d.l. 24 novembre 1919, n. 2163 art. 7 l. 25 giugno 1943, n. 540 art. 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 3 Cost. art. 53 Cost. art. 67 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 71 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 circ. direz. gen. tasse 26 gennaio 1981, n. 271521/80
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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