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141484
IDG810601756
81.06.01756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ghigo Cristina
Nota a Comm. II grado Brescia 12 ottobre 1978, n. 321
Riv. dir. ipot., an. 23 (1981), fasc. 1, pag. 94-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308300; D2306
La pubblicazione della decisione commentata offre all' A., piu' che un' occasione di commento della decisione stessa, superata ormai nei suoi contenuti, la possibilita' di riepilogare la questione relativa all' applicabilita' della pena pecuniaria di cui al comma 1 dell' art. 17 del d.p.r. 635/1972 anche in caso di ritardo oltre che di omissione; e quella relativa alla competenza all' applicazione di tale sanzione. Il conflitto di opinioni su entrambi gli argomenti, che ha creato non pochi inconvenienti, e' stato finalmente superato quando Commissione Tributaria Centrale prima e Corte di Cassazione dopo, hanno stabilito, per il caso di ritardo, l' applicazione del comma 2 dell' art. 17.
Cass. 17 luglio 1980, n. 4652 circ. direz. gen. tasse e imposte indirette sugli affari 26 gennaio 1981, n. 271521/80 art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 Comm. Centr. 16 ottobre 1977, n. 2013
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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