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141485
IDG810601757
81.06.01757 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cantone Mauro
Nota a Comm. I grado Bergamo 18 gennaio 1980, n. 31
Riv. dir. ipot., an. 23 (1981), fasc. 1, pag. 99-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308300; D2306
L' A. giudica assai opportuna la distinzione operata dalla decisione in commento, tra aspetto civilistico ed aspetto fiscale della trascrizione che si esegue presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, al fine di stabilire la prevalenza della data della spedizione o di quella di arrivo del plico all' ufficio. Il principio in questione dovrebbe valere anche per le aliquote da applicarsi in sede di registrazione degli atti di vendita e in sede di iscrizione di ipoteche: sennonche' e' la stessa legge che, modificando il d.l. 26/5/78, n. 216, offre, in questo campo specifico, un' adeguata soluzione: l' A. riporta il testo dell' articolo cosi' come modificato dopo l' entrata in vigore della legge 24 luglio 1978, n. 388.
art. 2644 c.c. d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 77 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 6 d.l. 26 maggio 1978, n. 216 l. 24 luglio 1978, n. 388
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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