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141495
IDG810601903
81.06.01903 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rottino Antonino
Detrazione dell' INVIM dall' imposta di successione e liquidazione delle pene pecuniarie di cui agli artt. 50 e 51 del d.p.r. n. 637 del 26 ottobre 1972
Vita not., an. 33 (1981), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 772-776
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24059; D2311
L' A. rileva che l' INVIM e' imposta autonoma rispetto alla imposta di successione; non e' vero che essa opera in fase di riscossione, dato che la sua detrazione, cosi' come ogni altra regola applicabile per la determinazione dell' imposta va attuata in sede di liquidazione per il solo fine di determinare l' imposta effettivamente dovuta. Osserva l' A. che il fatto che nel procedimento di liqudazione dell' imposta di successione alcune regole debbano essere attuate prima di altre non legittima la distinzione tra imposta dovuta prima della riscossione e imposta dovuta in fase di riscossione. Lo scopo di tutte le regole applicabili e' unicamente quello di consentire di determinare in concreto quanto il contribuente deve effettivamente allo Stato a titolo di imposta di successione.
art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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