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141514
IDG810601865
81.06.01865 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antonini Alfredo
Commento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45 (modificazioni al regolamento sull' assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 )
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 3, pag. 482-490
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651
Gli articoli esaminati disciplinano la "attestazione relativa allo stato di rischio", che l' A. definisce come una "dichiarazione con la quale l' assicuratore indica le forme di tariffa regolatrice del contratto di assicurazione di un determinato veicolo". L' A. afferma poi che l' esclusione dell' obbligo di rilascio dell' attestazione per i contratti di durata inferiore ad un anno o relativi a competizioni sportive e' giustificata dall' impossibilita' di verificare, in tali condizioni, la "sinistrosita'" del contraente. Dopo aver trattato brevemente della situazione soggettiva dell' assicuratore e del momento di rilascio dell' attestazione, che e' quello della scadenza del contratto, l' A. passa ad esaminare l' obbligo, per il contraente, di consegnare, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, l' attestazione stessa. Cio' allo scopo di rendere edotto l' assicuratore della posizione assicurativa e tariffaria ricoperta dall' interessato in passato. L' A. rileva quindi la tendenza a "personalizzare" le tariffe assicurative, tendenza che peraltro la c.d. mini riforma del 1977 (l. 26 febbraio 1977, n. 39) non ha seguito. Conclude infine esaminando i problemi collegati alla attestazione inesatta: secondo l' A. l' assicuratore sara' in tale caso responsabile ex art. 1218 c.c..
l. 26 febbraio 1977, n. 39 art. 1218 c.c. artt. 3-7 d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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