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| IDG810601865 | |
| 81.06.01865 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Antonini Alfredo
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| Commento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45
(modificazioni al regolamento sull' assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, approvato con d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 )
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 3, pag. 482-490
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31651
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| Gli articoli esaminati disciplinano la "attestazione relativa allo
stato di rischio", che l' A. definisce come una "dichiarazione con la
quale l' assicuratore indica le forme di tariffa regolatrice del
contratto di assicurazione di un determinato veicolo". L' A. afferma
poi che l' esclusione dell' obbligo di rilascio dell' attestazione
per i contratti di durata inferiore ad un anno o relativi a
competizioni sportive e' giustificata dall' impossibilita' di
verificare, in tali condizioni, la "sinistrosita'" del contraente.
Dopo aver trattato brevemente della situazione soggettiva dell'
assicuratore e del momento di rilascio dell' attestazione, che e'
quello della scadenza del contratto, l' A. passa ad esaminare l'
obbligo, per il contraente, di consegnare, al momento della
stipulazione di un nuovo contratto, l' attestazione stessa. Cio' allo
scopo di rendere edotto l' assicuratore della posizione assicurativa
e tariffaria ricoperta dall' interessato in passato. L' A. rileva
quindi la tendenza a "personalizzare" le tariffe assicurative,
tendenza che peraltro la c.d. mini riforma del 1977 (l. 26 febbraio
1977, n. 39) non ha seguito. Conclude infine esaminando i problemi
collegati alla attestazione inesatta: secondo l' A. l' assicuratore
sara' in tale caso responsabile ex art. 1218 c.c..
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| l. 26 febbraio 1977, n. 39
art. 1218 c.c.
artt. 3-7 d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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