| 141515 | |
| IDG810601866 | |
| 81.06.01866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Antonini Alfredo
| |
| | |
| | |
| Commento agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 d.p.r. 16 gennaio 1981,
n. 45 (modificazioni al regolamento sull' assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, approvato con d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973
| |
| | |
| | |
| | |
| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 3, pag. 492-498
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D31651
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. rileva che gli articoli commentati contengono precisazioni
sulla procedura di liquidazione dell' indennizzo dell' assicurazione
obbligatoria prevista dall' art. 3 l. 26 febbraio 1977, n. 39. Si
sofferma poi sulla richiesta di risarcimento circa la quale la legge
citata lasciava imprecisati gli uffici ai quali tale richiesta doveva
essere indirizzata; questa lacuna e' stata colmata dal decreto
commentato. L' A. nota che quest' ultimo introduce l' onere per il
danneggiato di inviare alla compagnia assicuratrice una "sollecita
comunicazione" del sinistro. Dopo un breve cenno sull' offerta
risarcitoria, la corresponsione della somma offerta, e l' assenza di
sanzioni per il danneggiato fraudolento, l' A. conclude che l'
obbligo per l' assicuratore di consegnare il modulo di denuncia di
sinistro all' assicurato costituisce un indizio ulteriore dell'
intento di questa normativa di favorire una procedura rapida di
liquidazione dell' indennizzo.
| |
| art. 3 l. 26 febbraio 1977, n. 39
artt. 8-14 d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |