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141515
IDG810601866
81.06.01866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antonini Alfredo
Commento agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45 (modificazioni al regolamento sull' assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 3, pag. 492-498
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651
L' A. rileva che gli articoli commentati contengono precisazioni sulla procedura di liquidazione dell' indennizzo dell' assicurazione obbligatoria prevista dall' art. 3 l. 26 febbraio 1977, n. 39. Si sofferma poi sulla richiesta di risarcimento circa la quale la legge citata lasciava imprecisati gli uffici ai quali tale richiesta doveva essere indirizzata; questa lacuna e' stata colmata dal decreto commentato. L' A. nota che quest' ultimo introduce l' onere per il danneggiato di inviare alla compagnia assicuratrice una "sollecita comunicazione" del sinistro. Dopo un breve cenno sull' offerta risarcitoria, la corresponsione della somma offerta, e l' assenza di sanzioni per il danneggiato fraudolento, l' A. conclude che l' obbligo per l' assicuratore di consegnare il modulo di denuncia di sinistro all' assicurato costituisce un indizio ulteriore dell' intento di questa normativa di favorire una procedura rapida di liquidazione dell' indennizzo.
art. 3 l. 26 febbraio 1977, n. 39 artt. 8-14 d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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