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| IDG810601881 | |
| 81.06.01881 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Martinengo Giovanni
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| Commento a C. Cost. 22 dicembre 1980, n. 189 (contratto di lavoro in
prova)
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| Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 3, pag. 610-623
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D733
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| Dopo alcune considerazioni introduttive, l' A. passa in rassegna la
giurisprudenza costituzionale in tema di lavoro in prova, precedente
alla sentenza annotata. Circa la sentenza in esame, l' A. critica la
motivazione con la quale la Corte ha affermato la sussistenza del
diritto all' indennita' di anzianita' anche nel caso di recesso
durante il periodo di prova. Lamenta che la Corte non si sia
richiamata all' estendersi del diritto all' indennita' di anzianita'
cui ora assistiamo, e che non abbia affrontato la questione della
natura giuridica della detta indennita'. L' A., dopo un cenno al
diritto a ferie retribuite per il lavoratore, nell' ipotesi di
recesso durante il periodo di prova, si sofferma sulla legittimita'
costituzionale dell' art. 2096 c.c. e dell' art. 10 l. 15 luglio
1966, n. 604 (licenziamento del lavoratore in prova) che la Corte ha
ritenuto sussistente, ma che l' A. non condivide. Egli critica in
particolare l' ambito a suo parere troppo ristretto in cui la Corte
ha ritenuto ammissibile la sindacabilita' giurisdizionale del
licenziamento in tale fattispecie. Infine, dopo altre osservazioni
critiche, l' A. conclude rilevando che la Corte, "sempre piu'
schierata a difesa dello status quo in materia", demanda ai giudici
di merito un pesante carico di responsabilita'.
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| art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2096 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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