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141540
IDG810601034
81.06.01034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bottiglieri Enrico
Commento a art. 68 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 5, pag. 960-974
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
L' A. rileva che nell' art. 68 il legislatore italiano, nell' estendere la disciplina del d.p.r. n. 136, riguardante la revisione dei bilanci delle societa' con azioni quotate, alle societa' di assicurazioni contro i danni che non abbiano azioni quotate, ha previsto anche la deroga all' art. 19 d.p.r. 31.3.1975 n. 136, per cui, in luogo della graduale applicazione della disciplina della revisione (a seconda delle dimensioni del capitale della societa'), e' prevista (art. 89) l' applicazione per tutte le societa' di assicurazione contro i danni (abbiano o meno azioni quotate), al secondo anno di applicabilita' della disciplina stessa. l' art. 68 non richiama ne' l' art. 1 ne' l' art. 7 d.p.r. n. 136. Cio' deve probabilmente imputarsi al fatto che il legislatore, costretto, per garantire l' indipendenza e l' adeguatezza tecnica, a ricorrere alle societa' di revisione iscritte nell' albo della CONSOB anche per i bilanci di societa' senza azioni quotate, ha circoscritto la funzione per evitare che le societa' di revisione resultino tecnicamente inidonee ad assumere l' incarico.
art. 68 l. 10 giugno 1978, n. 295 d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 art. 4 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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