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141542
IDG810601045
81.06.01045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bottiglieri Enrico
Commento a art. 80 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 5, pag. 1037-1042
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
L' A. rileva che l' art. 80, dettando il regime transitorio delle cauzioni, viene ad abrogare le norme sulle cauzioni per il tempo in cui il regime transitorio non avra' piu' vigore. Va pero' osservato che la tutela predisposta per le cauzioni non e' stata del tutto abolita, ma soltanto affievolita, in relazione all' art. 18 della Direttiva europea, con cui il legislatore europeo vieta agli Stati membri le limitazioni della libera disponibilita' delle attivita' patrimoniali delle imprese. Il regime transitorio di cui all' art. 80, con gli opportuni adattamenti, e' esteso anche alle imprese estere per le quali gli artt. 26 e 28 della legge n. 295 prevedono un deposito cauzionale tra le condizioni di accesso, cioe' tra i presupposti dell' autorizzazione ad esercitare (o ad estendere a nuovi rami) l' attivita' assicurativa.
art. 80 l. 10 giugno 1978, n. 295 d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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