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141543
IDG810601050
81.06.01050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rinoldi Dino
Commento a art. 86 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 5, pag. 1060-1064
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
L' A. ritiene che l' espressione di cui all' art. 86 secondo la quale il controvalore dell' unita' di conto europea in lire, deve essere "preso in considerazione" per il periodo che va dalla fine di dicembre di un anno alla fine di dicembre del successivo, intenda dire che, ogniqualvolta nel corso di quel determinato periodo si presenti la necessita' di appurare se un importo espresso in lire sia superiore o inferiore ad un importo espresso in unita' di conto europea, si deve far ricorso al controvalore stabilito appunto per il periodo nell' ambito del quale emerge la necessita' indicata, e dunque si deve ricorrere al controvalore ricavato precedentemente da un giorno convenzionalmente fissato.
art. 86 l. 10 giugno 1978, n. 295 d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 Dir. CEE 76/580
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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