| L' A. intende apportare un chiarimento nella questione relativa alla
possibilita' che il nostro ordinamento riconosca alle regioni la
facolta' di operare a livello internazionale (in particolare
comunitario), evidenziando il limite tra funzioni (e poteri) statali
e regionali. Indiscutibile rimane il principio secondo il quale lo
Stato detiene la competenza esclusiva per quanto riguarda la
titolarita' (e la relativa responsabilita' di azione) delle
situazioni giuridiche soggettive che sorgono in virtu' di norme
internazionali. Detto principio non esclude peraltro una incidenza
regionale, seppur limitata, nella elaborazione di quelle scelte
politiche che poi lo stato rappresentera' unitariamente verso l'
esterno. La collaborazione tra unita' costitutive dello stato
permette inoltre di realizzare un necessario rapporto di coerenza tra
funzione normativa ed amministrativa sul piano interno e
corrispondente attivita' internazionale. In tal modo, l' A. vede la
possibilita' di rendere concreto il principio, recepito nel d.p.r.
24/7/1977, n. 616, per cui si deve garantire alle regioni un preciso
spazio politico nelle materie di cui all' art. 117 Cost., anche con
riguardo ai vincoli comunitari. Inefficace sarebbe, ai nostri fini l'
adozione, come modello partecipativo, della richiesta di parere non
vincolante, facilmente strumentalizzabile dagli stessi organi che
dovrebbero esserne influenzati. L' A. ritiene quindi assai piu'
valida la costituzione di organi consultivi e deliberativi, cui
partecipino le rappresentanze regionali e gli organi governativi
interessati all' elaborazione delle scelte di politica comunitaria.
In questo senso, non senza critiche, si sono mosse anche le Regioni,
facendosi promotrici di una proposta di legge che prevede l'
instaurazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
una commissione interregionale competente ad esaminare le questioni
di interesse locale di rilevanza comunitaria. Le Regioni hanno gia'
iniziato a svolgere "attivita' promozionale" all' estero, stabilendo
contatti con gli organi comunitari, e la legittimita' di tali
contatti (pur con l' opportuno coordinamento con le altre iniziative
statali e locali) e' stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale
con sentenza 170/1975, e dagli stessi enti comunitari. Infatti l'
ordinamento comunitario evolve verso una linea di tendenza diretta ad
attribuire importanza alle consultazioni delle autorita' regionali,
come piu' immediata espressione delle esigenze dei "popoli".
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