| 141555 | |
| IDG810600951 | |
| 81.06.00951 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Partesotti Giulio
| |
| | |
| | |
| Commento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove
norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
| |
| | |
| | |
| | |
| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1099-1102
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D18102
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Del 1 comma dell' articolo in commento l' A. denuncia la scarsa
coordinazione: con il precedente art. 2 lettera d), quanto alle mutue
agrarie; con l' art. 1883 c.c., per la inserzione della congiunzione
"e"; fra questo inciso e quello precedente; fra il testo dello stesso
1 comma e la rubrica dell' articolo. Quanto all' individuazione dei
tipi societari fruibili l' A. sottolinea laespressa ammissibilita'
della cooperativa a responsabilita' limitata ex art. 2514 c.c.,
integralmente richiamato. Quanto all' oggetto sociale, l' A. esamina
la sua necessaria limitazione all' esercizio assicurativo o (a
differenza di quanto stabilito dalla Direttiva CEE) alle
riassicurazioni e alle operazioni di capitalizzazione, e alle
operazioni connesse, sul quale ultimo concetto egli si sofferma
particolarmente. Distingue poi le tre questioni ipotizzabili in
ordine agli atti estranei all' oggetto sociale, rispetto all'
applicabilita' delle corrispondenti forme del codice civile. Quanto
all' ultimo comma dell' articolo, e' una norma di carattere
eccezionale, di cui e' da notare come ignori il problema dei principi
di liberta' di stabilimento e liberta' di prestazioni di servizi.
| |
| art. 1 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 2 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 4 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 5 l. 10 giugno 1978, n. 295
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |