| 141556 | |
| IDG810600966 | |
| 81.06.00966 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fois Candido
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| Commento all' art. 19 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1146-1155
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| Poste la logica liberista della normativa civilistica in materia, e
la regolamentazione del t.u. del 1959 n. 449 nel senso dell'
autorizzazione amministrativa e di una piu' larga applicazione della
normativa posta per le imprese nazionali, l' A. mira a stabilire
cosa, in questo quadro, sia cambiato: evidenziando anzitutto il
carattere pubblicistico della legge, talche' la principale
innovazione si ha nella modifica del regime autorizzativo; peraltro
presente anche la problematica civilistica, dati lo spirito
economicistico e l' esigenza di affermare la disciplina nazionale;
autonoma ed eteronomia sono quindi la chiave di valutazione del
fenomeno. Viene poi sviluppato il punto dell' omologazione dello
statuto, in merito al quale l' A. si sofferma sul ruolo del giudice
al momento del controllo. Il 2 comma dell' articolo in commento
tratta del rappresentante generale unico e della rappresentanza
affidata ad una persona giuridica, punti entrambi qui presi in esame,
per dare pero' maggior risalto all' innovazione costituita dalla sede
secondaria, per il problema lessicale che sorge a proposito del
rapporto con il termine "rappresentanza" cui si riferiva spesso l'
art. 39 t.u. cit.: pur non essendo, secondo l' A., sinonimi, i due
problemi finiscono peraltro con lo stemperarsi.
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| art. 19 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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