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141556
IDG810600966
81.06.00966 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fois Candido
Commento all' art. 19 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1146-1155
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
Poste la logica liberista della normativa civilistica in materia, e la regolamentazione del t.u. del 1959 n. 449 nel senso dell' autorizzazione amministrativa e di una piu' larga applicazione della normativa posta per le imprese nazionali, l' A. mira a stabilire cosa, in questo quadro, sia cambiato: evidenziando anzitutto il carattere pubblicistico della legge, talche' la principale innovazione si ha nella modifica del regime autorizzativo; peraltro presente anche la problematica civilistica, dati lo spirito economicistico e l' esigenza di affermare la disciplina nazionale; autonoma ed eteronomia sono quindi la chiave di valutazione del fenomeno. Viene poi sviluppato il punto dell' omologazione dello statuto, in merito al quale l' A. si sofferma sul ruolo del giudice al momento del controllo. Il 2 comma dell' articolo in commento tratta del rappresentante generale unico e della rappresentanza affidata ad una persona giuridica, punti entrambi qui presi in esame, per dare pero' maggior risalto all' innovazione costituita dalla sede secondaria, per il problema lessicale che sorge a proposito del rapporto con il termine "rappresentanza" cui si riferiva spesso l' art. 39 t.u. cit.: pur non essendo, secondo l' A., sinonimi, i due problemi finiscono peraltro con lo stemperarsi.
art. 19 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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