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| IDG810600969 | |
| 81.06.00969 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Forlati Picchio Laura
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| Commento all' art. 27 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1168-1186
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| L' A., premesso che l' art. 27 in commento configura l' unica ipotesi
in cui il legislatore utilizza la liberta' lasciata agli stati membri
dalla direttiva comunitaria di negare l' autorizzazione all' accesso
chiesta da imprese collegate a stati terzi, tenendo a trattare
analiticamente del diniego di autorizzazione puntualizza come la
prassi comunitaria abbia individuato il soggetto impresa nell'
entita' economica; rileva l' ambiguita' dell' espressione usata dalla
legge italiana, "sede legale", data l' implicita' alternativa fra
sede reale e sede fittizia; sviluppa la circostanza del mancato
rispetto, da parte dello stato sede legale dell' impresa, del
principio della parita' di trattamento nelle condizioni di accesso e
di esercizio per le imprese con sede legale in Italia, chiarendo se'
per parita' di trattamento si intenda il trattamento nazionale,
quello della nazione piu' favorita, o un trattamento immune da
discriminazioni fondate su origine o nazionalita'. L' A. esamina poi
il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego emanato
dall' autorita' di vigilanza, facendo presente come per le decisioni
sulle eventuali misure di ritorsione sia invece ipotizzabile una
concorrenza fra esecutivo e parlamento; tratta del rapporto fra l'
art. in commento e l' art. 29 direttiva 73/239 e gli accordi a questo
successivi, delle misure unilaterali di reciprocita' durante la
pendenza di accordi in pendenza di accordi fra stati terzi e stati
membri stipulati prima di quelli comunitari; ed infine del rapporto
fra diniego di autorizzazione ex art. 27 e diritto comunitario.
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| art. 27 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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