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141558
IDG810601316
81.06.01316 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maltese Domenico
Responsabilita' del vettore marittimo di cose e incidenza del rischio da causa ignota: opportunita' di un chiarimento legislativo
Dir. maritt., s. 3, an. 82 (1980), fasc. 4, pag. 597-605
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93434; D93436; D8830
In sede di revisione del codice della navigazione l' A. ritiene necessaria una chiarificazione dell' art. 422, per evitare che il danno per causa ignota gravi sull' interessato al carico anziche' sul vettore, che e' il solo titolare dell' impresa di navigazione. Volendo pertanto rimaner fedeli alla Conv. di Bruxelles del 1924, a cui l' art. 422 si ispira, e mantenere l' elenco dei pericoli eccettuati, il I comma dell' articolo in questione dovrebbe precisare che spetta al vettore sia la prova positiva della causa della perdita che la prova negativa dell' assenza di colpa, escludendo in tal modo la concezione soggettiva del fortuito. Anche l' altra alternativa di recepire l' art. 5, 1 Conv. di Amburgo del 1978 lascia aperta la possibilita' di far gravare sull' avente diritto al carico i danni da causa ignota.
art. 422 c. nav. Conv. Bruxelles 25 agosto 1924 art. 5 Conv. Amburgo 31 marzo 1978
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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