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141561
IDG810900332
81.09.00332 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alagna Sergio
Finanziamento dei partiti politici e contratti bancari
L. 2 maggio 1974, n. 195
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 12, pt. 4, pag. 377-388
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04321; D315
L' art. 7 l. 195/1974, ad evitare il perpetrarsi del deprecato fenomeno dei finanziamenti pubblici, ha sancito il divieto di contributi o finanziamenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione, di enti pubblici, di societa', salvo che siano stati deliberati dall' organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio, sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Posta la distinzione tra contributi e finanziamenti, e premesso che i contratti bancari, negozi tipici, solo eventualmente danno vita a finanziamenti in senso tecnico, cioe' negozi, anche indiretti, caratterizzati da una funzionalizzazione allo scopo perseguito, risultano vietate tutte le operazioni bancarie comunque idonee a configurare contributi (a fondo perduto) ove l' ente erogatore abbia la struttura di ente pubblico. Le altre operazioni (che non diano vita a contributi), sembrano legittime, sia i contratti bancari a breve termine, sia le operazioni a medio e lungo termine, l' art. 7 non essendo diretto a regolamentare il settore dei finanziamenti tout-court, ma quello dei c.d. finanziamenti politici, ossia determinati da finalita' politiche o di sostentamento finanziario (in senso stretto) del partito. La ricerca ela dimostrazione (in fatto) dell' intenzione della banca di contribuire alle spese del gruppo politico o di indirizzarne l' attivita' verso determinati obiettivi, con la stipula di un' apertura di credito (o altro contratto bancario) a un partito politico, costituisce l' unico efficace mezzo per restringere l' ambito di incertezza lasciato dalla lettura dell' articolo di legge de quo.
art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195
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