| L' art. 7 l. 195/1974, ad evitare il perpetrarsi del deprecato
fenomeno dei finanziamenti pubblici, ha sancito il divieto di
contributi o finanziamenti da parte di organi della Pubblica
Amministrazione, di enti pubblici, di societa', salvo che siano stati
deliberati dall' organo sociale competente e regolarmente iscritti in
bilancio, sempre che non siano comunque vietati dalla legge. Posta la
distinzione tra contributi e finanziamenti, e premesso che i
contratti bancari, negozi tipici, solo eventualmente danno vita a
finanziamenti in senso tecnico, cioe' negozi, anche indiretti,
caratterizzati da una funzionalizzazione allo scopo perseguito,
risultano vietate tutte le operazioni bancarie comunque idonee a
configurare contributi (a fondo perduto) ove l' ente erogatore abbia
la struttura di ente pubblico. Le altre operazioni (che non diano
vita a contributi), sembrano legittime, sia i contratti bancari a
breve termine, sia le operazioni a medio e lungo termine, l' art. 7
non essendo diretto a regolamentare il settore dei finanziamenti
tout-court, ma quello dei c.d. finanziamenti politici, ossia
determinati da finalita' politiche o di sostentamento finanziario (in
senso stretto) del partito. La ricerca ela dimostrazione (in fatto)
dell' intenzione della banca di contribuire alle spese del gruppo
politico o di indirizzarne l' attivita' verso determinati obiettivi,
con la stipula di un' apertura di credito (o altro contratto
bancario) a un partito politico, costituisce l' unico efficace mezzo
per restringere l' ambito di incertezza lasciato dalla lettura dell'
articolo di legge de quo.
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