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141563
IDG810900338
81.09.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perego Enrico
La competenza per i provvedimenti ex art. 2409 codice civile
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 1, pt. 4, pag. 7-11
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312204; D40220
L' art. 2409 c.c. attribuisce al tribunale la competenza a rendere i provvedimenti previsti da quella norma, e non e' dubbio che si tratti del tribunale della sede della societa', anche se la norma non contiene, a differenza di altre quale l' art. 2378 c.c. un' espressa disposizione sulla competenza territoriale che, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, e' inderogabile. Allorche' la sede legale si trovi in un luogo che risulta estraneo alla sua organizzazione direttiva ed amministrativa e questa sia svolta istituzionalmente altrove, sara', ritiene l' A., il tribunale di quest' ultimo luogo competente a rendere i provvedimenti ex art. 2409 c.c.. Cio' l' A. desume dall' art. 94 disp. att. c.c. enunciante una norma sulla competenza territoriale che fa riferimento al tribunale del luogo ove e' la sede principale dell' impresa e che utilizza lo stesso criterio adottato dagli artt. 9, 161, 187 e 195 l. fall.. L' art. 2197 c.c. conferma la tesi che "la sede principale dell' impresa" non coincide con quella statutaria che non abbia attinenza al luogo ove si svolge la direzione dell' impresa sociale.
art. 94 disp. att. c.c. art. 103 disp. att. c.c. art. 46 c.c. art. 2197 c.c. art. 2378 c.c. art. 2409 c.c. art. 9 l. fall. art. 161 l. fall. art. 187 l. fall. art. 195 l. fall.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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