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141572
IDG810601433
81.06.01433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani-Balestrino Ubaldo
L' ordine di cattura emesso dal Tribunale fallimentare ex art. 16 ult. comma legge fallim. e l' obbligo di denunzia da parte del curatore
Nota a Cass. 24 aprile 1980
Dir. fall., an. 56 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 132-138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31350; D3132
In adesione alla sentenza annotata l' A. sostiene che il Tribunale fallimentare puo' ordinare la cattura del fallito fino a quando i fatti per cui si ordina la cattura non siano contestati dal Pubblico Ministero o dal giudice istruttore penale. In questa attivita' il Tribunale esercita funzioni di Pubblico Ministero e non di giudice istruttore con la conseguenza che viene avvalorata la tesi che ritiene il reato di bancarotta gia' perfetto e pubibile prima del fallimento.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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