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141577
IDG811000135
81.10.00135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Battaglini Galeotti Erminia
Proroga di durata della societa' per azioni: aspetti fiscali sul d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 e nella Direttiva C.E.E. 17 luglio 1969 (69/335)
Giust. trib., an. 102 (1980), fasc. 11, pag. 731-734
D23100; D23103; D8701; D31220
L' A. sostiene che la proroga del termine di durata delle societa' per azioni (come riconosciuto da una giurisprudenza, peraltro oscillante, della Corte di Cassazione e da un conforme avviso dell' amministrazione finanziaria) non da' vita ad un nuovo ente, ma comporta la continuazione dell' esistenza della societa' preesistente, con conseguente applicabilita' ai conferimenti dell' imposta fissa di registro. La vigente disciplina del tributo, assimilando le proroghe deliberate dopo la scadenza del termine alle costituzioni, non ottempera alle prescrizioni comunitarie in materia. Secondo l' A. un allineamento alle norme comunitarie che escludono dall' imposta sui conferimenti la proroga di una societa' di capitali appare necessario sia per assicurare l' armonizzazione dell' imposizione diretta con un nuovo modello impositivo che attui l' attenuazione dell' onere fiscale sui conferimenti sia perche' le Direttive comunitarie sono vincolanti negli obiettivi e per i paesi che non ottemperano ad esse sono configurabili elusioni sanzionabili.
art. 2248 c.c. art. 4 n. 3 all. a d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 Dir. CEE 69/335 (armonizzazione imposte indirette sulla raccolta di capitali da parte delle societa')
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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