| 141578 | |
| IDG811000147 | |
| 81.10.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Lavagnino Benedetto
| |
| La valutazione dei titoli obbligazionari e similari nel reddito d'
impresa e nel bilancio d' esercizio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Iva trib. er., an. 10 (1981), fasc. 3-4 (28 febbraio), pag. 77-83
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D23063; D23073; D24043; D312207; D8701; D3142
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. rammenta che ai fini della determinazione del reddito d'
impresa tassabile in sede di IRPEF ed IRPEG la valutazione dei titoli
obbligazionari si effettua in base ai criteri di valutazione delle
rimanenze nel caso di titoli assimilati dalla normativa fiscale ai
beni di scambio dell' impresa. Le disposizioni cui viene fatto rinvio
per la valutazione dei titoli-merce sanciscono la suddivisione in
categorie omogenee, il criterio del costo medio ponderato, la
valutazione degli incrementi per periodi di formazione, la regola
secondo cui bisogna imputare la diminuzione delle rimanenze agli
incrementi formatisi negli anni precedenti a partire dal piu' recente
ed il principio della continuita' dei bilanci (per cui le rimanenze
di ogni periodo costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'
imposta successivo). Ammessa pacificamente agli effetti fiscali la
possibilita' di una minore valutazione dei titoli quando nell' ultimo
trimestre del periodo d' imposta il valore normale dei titoli sia
risultato inferiore al costo, di piu' ardua ammissibilita' e' la
possibilita' di una supervalutazione, esclusa comunque esplicitamente
dall' amministrazione finanziaria per gli imprenditori individuali e
per le societa' di persone. Rilevata la mancanza di coincidenza tra
normativa civile (ispirata alla regola della verita' e del divieto di
valutazioni piu' alte o piu' basse del vero) e normativa fiscale e
ricordato che la Direttiva comunitaria introduce una differenziazione
tra titoli disponibili e titoli indisponibili, l' A. passa in
rassegna i criteri di valutazione proposti dalla dottrina
economico-aziendale (valore netto di realizzo, costo di borsa, costo
di acquisto e valore minore tra costo di borsa e costo di acquisto.)
In conclusione l' A. sottolinea come la normativa comunitaria,
indicando nel costo di acquisto il criterio di valutazione da
adottare, che si contrapponga alla indeterminatezza della normativa
civilistica nazionale, risultando invece in larga misura collimante
con la nostra legislazione fiscale.
| |
| art. 64 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 2425 c.c.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |