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141578
IDG811000147
81.10.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lavagnino Benedetto
La valutazione dei titoli obbligazionari e similari nel reddito d' impresa e nel bilancio d' esercizio
Iva trib. er., an. 10 (1981), fasc. 3-4 (28 febbraio), pag. 77-83
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073; D24043; D312207; D8701; D3142
L' A. rammenta che ai fini della determinazione del reddito d' impresa tassabile in sede di IRPEF ed IRPEG la valutazione dei titoli obbligazionari si effettua in base ai criteri di valutazione delle rimanenze nel caso di titoli assimilati dalla normativa fiscale ai beni di scambio dell' impresa. Le disposizioni cui viene fatto rinvio per la valutazione dei titoli-merce sanciscono la suddivisione in categorie omogenee, il criterio del costo medio ponderato, la valutazione degli incrementi per periodi di formazione, la regola secondo cui bisogna imputare la diminuzione delle rimanenze agli incrementi formatisi negli anni precedenti a partire dal piu' recente ed il principio della continuita' dei bilanci (per cui le rimanenze di ogni periodo costituiscono le giacenze iniziali del periodo d' imposta successivo). Ammessa pacificamente agli effetti fiscali la possibilita' di una minore valutazione dei titoli quando nell' ultimo trimestre del periodo d' imposta il valore normale dei titoli sia risultato inferiore al costo, di piu' ardua ammissibilita' e' la possibilita' di una supervalutazione, esclusa comunque esplicitamente dall' amministrazione finanziaria per gli imprenditori individuali e per le societa' di persone. Rilevata la mancanza di coincidenza tra normativa civile (ispirata alla regola della verita' e del divieto di valutazioni piu' alte o piu' basse del vero) e normativa fiscale e ricordato che la Direttiva comunitaria introduce una differenziazione tra titoli disponibili e titoli indisponibili, l' A. passa in rassegna i criteri di valutazione proposti dalla dottrina economico-aziendale (valore netto di realizzo, costo di borsa, costo di acquisto e valore minore tra costo di borsa e costo di acquisto.) In conclusione l' A. sottolinea come la normativa comunitaria, indicando nel costo di acquisto il criterio di valutazione da adottare, che si contrapponga alla indeterminatezza della normativa civilistica nazionale, risultando invece in larga misura collimante con la nostra legislazione fiscale.
art. 64 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 2425 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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