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141579
IDG811000152
81.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzini A.
Sulla possibile rilevanza del "valore in dogana" per la determinazione del "valore normale" dei costi ex art. 56, c. 2, d.p.r. 597/1973 per merci acquistate da imprese italiane presso societa' controllanti estere
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 43-52
D87110; D23063; D23073; D23135; D23152
Premesso che, secondo il Ministero delle Finanze, per la determinazione dei ricavi per merci cedute da imprese italiane a societa' estere controllanti nonche' dei costi per merci acquistate presso queste ultime dalle prime il "valore in dogana" non puo' ritenersi in linea di massima vincolante, l' A., passati brevemente in rassegna i precedenti storici di tale nozione, precisa che per effetto della nuova normativa recata dal reg. CEE n. 1224/80 la valutazione delle merci da importare deve essere fatta riferendosi al prezzo di fattura, salvo il ricorso a criteri sostituitivi. Le norme sul valore in dogana hanno un ambito di applicazione propriamente doganale; l' esigenza di stabilire la base imponibile dell' IVA, normalmente applicabile a tutte le importazioni, garantisce l' applicabilita' teorica e pratica di tali norme alla generalita' delle merci importate, soggette o non soggette a dazio doganale. Esaminate le relazioni del valore in dogana con altri tributi o discipline e le procedure di accertamento del valore in dogana, l' A. precisa che in linea di principio il suddetto criterio principale di valutazione del prezzo di fattura non puo' essere accettato come valore imponibile se il compratore ed il venditore sono vincolati da rapporti di controllo o da altri particolari rapporti. Secondo l' A. non sono del tutto da condividere le riserve avanzate in sede ministeriale circa l' accoglibilita', da parte degli uffici delle imposte dirette, del valore determinato dalla dogana, in quanto vi sono casi in cui appare difficile per detti uffici disconoscere tale valore: cio' avviene in particolare quando sono comuni alla disciplina doganale ed a quella relativa all' imposizione diretta i beni da valutare (beni mobili materiali). La contestazione del valore definito ai fini doganali appare poi ancor piu' difficile quando tale valore e' il risultato del procedimento contenzioso, amministrativo o giurisdizionale instaurato per sanare il contrasto sorto tra importatore ed ufficio doganale.
circ. Min. Finanze 22 settembre 1980, n. 39 art. 53 comma 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 56 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 reg. CEE 1224/80 reg. CEE 803/68 art. 69 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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