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| IDG811000152 | |
| 81.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pizzini A.
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| Sulla possibile rilevanza del "valore in dogana" per la
determinazione del "valore normale" dei costi ex art. 56, c. 2,
d.p.r. 597/1973 per merci acquistate da imprese italiane presso
societa' controllanti estere
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 43-52
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| D87110; D23063; D23073; D23135; D23152
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| Premesso che, secondo il Ministero delle Finanze, per la
determinazione dei ricavi per merci cedute da imprese italiane a
societa' estere controllanti nonche' dei costi per merci acquistate
presso queste ultime dalle prime il "valore in dogana" non puo'
ritenersi in linea di massima vincolante, l' A., passati brevemente
in rassegna i precedenti storici di tale nozione, precisa che per
effetto della nuova normativa recata dal reg. CEE n. 1224/80 la
valutazione delle merci da importare deve essere fatta riferendosi al
prezzo di fattura, salvo il ricorso a criteri sostituitivi. Le norme
sul valore in dogana hanno un ambito di applicazione propriamente
doganale; l' esigenza di stabilire la base imponibile dell' IVA,
normalmente applicabile a tutte le importazioni, garantisce l'
applicabilita' teorica e pratica di tali norme alla generalita' delle
merci importate, soggette o non soggette a dazio doganale. Esaminate
le relazioni del valore in dogana con altri tributi o discipline e le
procedure di accertamento del valore in dogana, l' A. precisa che in
linea di principio il suddetto criterio principale di valutazione del
prezzo di fattura non puo' essere accettato come valore imponibile se
il compratore ed il venditore sono vincolati da rapporti di controllo
o da altri particolari rapporti. Secondo l' A. non sono del tutto da
condividere le riserve avanzate in sede ministeriale circa l'
accoglibilita', da parte degli uffici delle imposte dirette, del
valore determinato dalla dogana, in quanto vi sono casi in cui appare
difficile per detti uffici disconoscere tale valore: cio' avviene in
particolare quando sono comuni alla disciplina doganale ed a quella
relativa all' imposizione diretta i beni da valutare (beni mobili
materiali). La contestazione del valore definito ai fini doganali
appare poi ancor piu' difficile quando tale valore e' il risultato
del procedimento contenzioso, amministrativo o giurisdizionale
instaurato per sanare il contrasto sorto tra importatore ed ufficio
doganale.
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| circ. Min. Finanze 22 settembre 1980, n. 39
art. 53 comma 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 56 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
reg. CEE 1224/80
reg. CEE 803/68
art. 69 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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