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141581
IDG811000158
81.10.00158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 22 luglio 1980 n. 4783
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 225-226
D23020; D23021; D2140; D23071; D31163
L' A. esprime perplessita' in merito alla tesi della Corte di Cassazione secondo cui nei confronti delle organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica non sarebbe configurabile plusvalenza di avviamento, osservando che dal decreto sull' IRPEG si desume il principio contrario. Concorda invece con il pensiero della suprema Corte nel ritenere che la cessione dell' intero pacchetto azionario equivalga a cessione non del patrimonio sociale, ma dei diritti spettanti agli azionisti e nell' escludere che si verifichi cessione dell' azienda con conseguente realizzazione e tassabilita' dell' avviamento: la finanza puo' pertanto tassare nei confronti di ogni socio cedente la plusvalenza speculativa se prova che l' operazione e' conseguenza di un' operazione speculativa.
art. 8 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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