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141582
IDG811000165
81.10.00165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. Centr. sez. XIX 9 luglio 1979 n. 2155
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 262
D23103; D23150; D31160
Concordando con la tesi giurisprudenziale, l' A. ritiene che la cessione di azienda debba ritenersi comprensiva del trasferimento di tutti i beni, mobili ed immobili, pertinenti all' impresa e che detto trasferimento vada tassato con imposta proporzionale di registro. Osserva che se agli effetti dell' IVA avesse avuto rilevanza, nel caso di cessione di azienda, il trasferimento dei singoli beni in se' considerati, la norma di cui all' art. 2, comma 3, lett. a del decreto sull' IVA sarebbe stata pleonastica; con tale norma il legislatore ha considerato unitariamente il trasferimento di tutti i beni, mobili ed immobili, inerenti all' impresa, ponendoli fuori del campo di applicazione dell' IVA.
art. 2 comma 3 lett. a d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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