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141583
IDG811000168
81.10.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sul pagamento del sesto del massimo della pena pecuniaria ex art. 58, c. 4, d.p.r. n. 633 del 1972 da parte di contribuente fallito
Nota a Comm. I grado Macerata 7 novembre 1979 n. 272
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 268
D23156; D31362
Dissentendo dalla tesi giurisprudenziale, l' A. ritiene che il contribuente fallito possa avvalersi della facolta' di pagare il sesto del massimo della pena pecuniaria prevista dall' art. 58 del decreto sull' IVA solo ottenendo tempestivamente dal giudice fallimentare la somma necessaria. L' ufficio fallimentare, compreso il curatore, ha interesse a concedere la somma, in quanto con il suddetto pagamento si evita che la finanza, decorso inutilmente il termine di 30 giorni, insinui in via definitiva il credito per la pena pecuniaria dovuta.
art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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