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| IDG811000190 | |
| 81.10.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pontani Franco
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| Gli agenti e rappresentanti di commercio nel conflitto tra norma
civile e norma fiscale
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| Legisl. giur. trib., an. 8 (1980), fasc. 11, pag. 1923-1941
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23063; D24040; D3178
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| Prendendo lo spunto da una recente proposta di legge concernente l'
applicazione dell' imposizione diretta agli intermediari e
rappresentanti di commercio (ed intesa in particolare ad escluderne
il reddito dall' ILOR), l' A. svolge alcune considerazioni sulla
figura dell' agente di commercio nell' attuale disciplina civile e
fiscale. Dottrina e giurisprudenza ritengono che l' agente o
rappresentante di commercio svolga un' attivita' di lavoro autonomo
che e' oggettivamente un' attivita' ausiliaria di natura commerciale
rientrante tra quelle previste dall' art. 2195 c.c.; anche in sede
comunitaria si pone l' accento sulla qualifica imprenditoriale del
soggetto in argomento. La classificazione dell' agente di commercio
ai fini delle imposte dirette quale imprenditore comporta che la
determinazione fiscale del suo reddito segua le regole proprie del
reddito d' impresa ed in particolare il criterio della competenza nel
suo riferimento temporale (chiusura dell' esercizio) ed in quello
oggettivo (esistenza certa ed oggettiva determinabilita' di ricavi,
proventi, costi ed oneri). L' A. affronta quindi il problema dell'
imputazione dei ricavi (conseguimento dei corrispettivi alla data di
ultimazione delle prestazioni, cioe' alla conclusione del contratto
per conto del proponente) e dei costi (riferimento ai concetti di
competenza e di inerenza).
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| art. 2195 n. 5 c.c.
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 1742 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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