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141586
IDG811000190
81.10.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pontani Franco
Gli agenti e rappresentanti di commercio nel conflitto tra norma civile e norma fiscale
Legisl. giur. trib., an. 8 (1980), fasc. 11, pag. 1923-1941
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D24040; D3178
Prendendo lo spunto da una recente proposta di legge concernente l' applicazione dell' imposizione diretta agli intermediari e rappresentanti di commercio (ed intesa in particolare ad escluderne il reddito dall' ILOR), l' A. svolge alcune considerazioni sulla figura dell' agente di commercio nell' attuale disciplina civile e fiscale. Dottrina e giurisprudenza ritengono che l' agente o rappresentante di commercio svolga un' attivita' di lavoro autonomo che e' oggettivamente un' attivita' ausiliaria di natura commerciale rientrante tra quelle previste dall' art. 2195 c.c.; anche in sede comunitaria si pone l' accento sulla qualifica imprenditoriale del soggetto in argomento. La classificazione dell' agente di commercio ai fini delle imposte dirette quale imprenditore comporta che la determinazione fiscale del suo reddito segua le regole proprie del reddito d' impresa ed in particolare il criterio della competenza nel suo riferimento temporale (chiusura dell' esercizio) ed in quello oggettivo (esistenza certa ed oggettiva determinabilita' di ricavi, proventi, costi ed oneri). L' A. affronta quindi il problema dell' imputazione dei ricavi (conseguimento dei corrispettivi alla data di ultimazione delle prestazioni, cioe' alla conclusione del contratto per conto del proponente) e dei costi (riferimento ai concetti di competenza e di inerenza).
art. 2195 n. 5 c.c. art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 1742 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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