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141593
IDG811200408
81.12.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frignani Aldo
Ultime riflessioni sul progetto di regolamento CEE sulle licenze di brevetto dopo l' audizione dell' ottobre 1979
Relazione al Convegno su "La tutela dei brevetti secondo la nuova normativa italiana ed europea" organizzato dall' Accademia di studi economici e sociali "Cenacolo triestino" Trieste, 2-4 maggio 1980
Impr. amb. pubbl. amm., an. 7 (1980), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 324-338
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716; D30621; D311320
Si esamina la filosofia alla base del progetto presentato il 3 marzo 1979 criticando la trasposizione delle per se rules dal campo delle intese orizzontali a quello delle licenze, che si pone in contrasto con l' obiettivo della allocazione piu' efficiente delle risorse: si sottolinea come la diffusione della tecnologia, che si dichiara essere l' obiettivo da raggiungere, sia reso invece piu' difficile dalla presenza di certe norme, basate sul presupposto - spesso erroneo - del licenziante sempre parte "forte" e del licenziatario sempre parte "debole". Segue poi un' analisi critica di alcune delle soluzioni contenute nel progetto, che non vengono ritenute sempre conformi agli obiettivi che la commissione dice di proporsi: quanto piu' severe sono le restrizioni tanto piu' e' da temere l' abbandono delle licenze a favore di altri strumenti di integrazione fra imprese, che vedono avvantaggiate le grandi rispetto alle piccole. Molte perplessita' vengono esposte per la severita' adottata contro le restrizioni territoriali ed a proposito delle "field of use restrictions" mentre si approva il divieto della clausola di non contestazione. Molto critico e' l' A. per quanto concerne il trattamento riservato al know-how: perche' il progetto denuncia una scarsa conoscenza del suo ruolo economico, perche' la scelta tra brevetto e segreto non e' da ricondurre molto spesso alla libera determinazione del detentore della tecnologia, perche' la segretezza assoluta non ha sempre carattere essenziale per know-how, infine perche' la commissione omette di indicare i criteri per determinare il carattere accessorio o meno di un know-how rispetto ad un brevetto. L' A. conclude invitando la commissione ad attendere la pronuncia della Corte di Giustizia sul caso INRA ed auspicando che nella stesura definitiva del progetto le erosioni al diritto di proprieta' industriale siano meno gravi.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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