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| IDG811200408 | |
| 81.12.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frignani Aldo
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| Ultime riflessioni sul progetto di regolamento CEE sulle licenze di
brevetto dopo l' audizione dell' ottobre 1979
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| Relazione al Convegno su "La tutela dei brevetti secondo la nuova
normativa italiana ed europea" organizzato dall' Accademia di studi
economici e sociali "Cenacolo triestino" Trieste, 2-4 maggio 1980
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| Impr. amb. pubbl. amm., an. 7 (1980), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 324-338
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8716; D30621; D311320
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| Si esamina la filosofia alla base del progetto presentato il 3 marzo
1979 criticando la trasposizione delle per se rules dal campo delle
intese orizzontali a quello delle licenze, che si pone in contrasto
con l' obiettivo della allocazione piu' efficiente delle risorse: si
sottolinea come la diffusione della tecnologia, che si dichiara
essere l' obiettivo da raggiungere, sia reso invece piu' difficile
dalla presenza di certe norme, basate sul presupposto - spesso
erroneo - del licenziante sempre parte "forte" e del licenziatario
sempre parte "debole". Segue poi un' analisi critica di alcune delle
soluzioni contenute nel progetto, che non vengono ritenute sempre
conformi agli obiettivi che la commissione dice di proporsi: quanto
piu' severe sono le restrizioni tanto piu' e' da temere l' abbandono
delle licenze a favore di altri strumenti di integrazione fra
imprese, che vedono avvantaggiate le grandi rispetto alle piccole.
Molte perplessita' vengono esposte per la severita' adottata contro
le restrizioni territoriali ed a proposito delle "field of use
restrictions" mentre si approva il divieto della clausola di non
contestazione. Molto critico e' l' A. per quanto concerne il
trattamento riservato al know-how: perche' il progetto denuncia una
scarsa conoscenza del suo ruolo economico, perche' la scelta tra
brevetto e segreto non e' da ricondurre molto spesso alla libera
determinazione del detentore della tecnologia, perche' la segretezza
assoluta non ha sempre carattere essenziale per know-how, infine
perche' la commissione omette di indicare i criteri per determinare
il carattere accessorio o meno di un know-how rispetto ad un
brevetto. L' A. conclude invitando la commissione ad attendere la
pronuncia della Corte di Giustizia sul caso INRA ed auspicando che
nella stesura definitiva del progetto le erosioni al diritto di
proprieta' industriale siano meno gravi.
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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