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| IDG810601735 | |
| 81.06.01735 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Martella Rita
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| Prededucibilita' in sede fallimentare dei crediti legittimamente
costituiti durante l' amministrazione controllata
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| Nota a App. l' Aquila 6 marzo 1980
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| Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 342-347
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31364; D3124; D31370
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| L' A. critica la sentenza annotata che, in tema di prededucibilita'
in sede fallimentare dei crediti legittimamente costituiti durante l'
amministrazione controllata, ha sancito innanzitutto il principio
secondo cui tutti gli atti posti in essere con l' osservanza delle
regole e per le finalita' proprie dell' amministrazione controllata
si presentano come strumentali rispetto a quelli compiuti nel corso e
per le finalita' proprie della procedura fallimentare e i crediti
sorti in base ad essa, al pari di quelli sorti per la gestione dell'
impresa nel fallimento, debbono essere soddisfatti con prededuzione;
ed ha inoltre affermato che la trasformazione di una societa' di
persone in societa' di capitali, costituisce un atto interno, come
tale soggetto soltanto alle statuizioni poste dagli artt. 2498 ss.
c.c. e non anche ad altre autorizzazioni. Per respingere la soluzione
data dalla Corte d' Appello al caso in esame, ritiene opportuno
affrontare preliminarmente la questione se la trasformazione di una
societa' sia atto di rilevanza esclusivamente interna ritenendo che
non si possa tuttavia negare l' appartenenza di esso alla categoria
degli atti di straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda poi
la "prededucibilita'", e la soluzione positiva adottata dalla
sentenza in esame, combatte tale orientamento che si basa sull'
interpretazione estensiva dell' art. 111 l. fall. adottata dalla
Corte di Cassazione.
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| art. 2499 c.c.
art. 90 l. fall.
art. 111 n. 1 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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