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141598
IDG810601735
81.06.01735 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Martella Rita
Prededucibilita' in sede fallimentare dei crediti legittimamente costituiti durante l' amministrazione controllata
Nota a App. l' Aquila 6 marzo 1980
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 342-347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31364; D3124; D31370
L' A. critica la sentenza annotata che, in tema di prededucibilita' in sede fallimentare dei crediti legittimamente costituiti durante l' amministrazione controllata, ha sancito innanzitutto il principio secondo cui tutti gli atti posti in essere con l' osservanza delle regole e per le finalita' proprie dell' amministrazione controllata si presentano come strumentali rispetto a quelli compiuti nel corso e per le finalita' proprie della procedura fallimentare e i crediti sorti in base ad essa, al pari di quelli sorti per la gestione dell' impresa nel fallimento, debbono essere soddisfatti con prededuzione; ed ha inoltre affermato che la trasformazione di una societa' di persone in societa' di capitali, costituisce un atto interno, come tale soggetto soltanto alle statuizioni poste dagli artt. 2498 ss. c.c. e non anche ad altre autorizzazioni. Per respingere la soluzione data dalla Corte d' Appello al caso in esame, ritiene opportuno affrontare preliminarmente la questione se la trasformazione di una societa' sia atto di rilevanza esclusivamente interna ritenendo che non si possa tuttavia negare l' appartenenza di esso alla categoria degli atti di straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda poi la "prededucibilita'", e la soluzione positiva adottata dalla sentenza in esame, combatte tale orientamento che si basa sull' interpretazione estensiva dell' art. 111 l. fall. adottata dalla Corte di Cassazione.
art. 2499 c.c. art. 90 l. fall. art. 111 n. 1 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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