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142026
IDG810602368
81.06.02368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Uccella Fulvio
Brevi osservazioni alla pronuncia di incostituzionalita' dell' art. 314/17 c.c.
nota a C. Cost. 10 febbraio 1981, n. 11
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 9, pt. 1, pag. 1884-1887
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4413; D30140; D30141
L' A. sottolinea che con la sentenza n. 11/81 la Corte Costituzionale avvia il processo di unificazione delle competenze giudiziarie in materia minorile (e sotto questo aspetto la sentenza merita plauso, allo stato attuale della complessa sistemazione istituzionistica della problematica minorile) rilevando, d' altra parte, che si da' un ulteriore impulso alla "teocrazia giudiziaria", pericolosa per i suoi meccanismi operativi e per la formazione culturale del giudice minorile, cosi' come oggi e' reclutato e strutturato. Pur rilevando con soddisfazione che dalla sentenza in esame non si ricava una opzione in assoluto tra adozione ordinaria e adozione speciale, in quanto l' una puo' rivelarsi piu' consona e piu' positiva dell' altra in relazione all' effettivo, concreto interesse del minore, l' A. constata pure che sia il futuro legislatore sia le associazioni interessate spingono per la teocrazia giudiziaria minorile, in cui la comunita' locale avrebbe funzione ancillare rispetto al giudice. L' A., invece, ribalta questa ottica, asserendo che la famiglia trova nella comunita' locale la sua linfa e la sua vitalita' e da essa puo' e deve essere sostenuta, non solo nel momento della sua formazione, ma anche nel momento patologico della sua esistenza. Di qui, la proposta di un difensore civico per i minori.
l. 22 maggio 1974, n. 357 art. 38 disp. att. c.c. art. 314/17 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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