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142030
IDG810601741
81.06.01741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vignoli Giulio
Una curiosa dicotomia della nozione di coltivatore diretto
nota a Cass. sez. III civ. 19 dicembre 1980, n. 6563
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1043-1046
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9125; D91611; D91612
L' A. critica la sentenza della Suprema Corte nella parte in cui afferma che l' espressione coltivatore diretto usata nelle norme speciali ha anche il significato di chi coltiva senza vendere i prodotti sul mercato. Osserva inoltre che il richiamo alla prelazione agraria ed al diritto di riscatto del coltivatore non convincono in quanto l' art. 8 della legge 590/65 elenca chiaramente quali sono i titolari di questi diritti, soggetti comunemente qualificati imprenditori. Al confinante poi la prelazione e' concessa al fine di un miglior accorpamento dei fondi per rendere produttiva l' agricoltura agevolandola sotto l' aspetto dimensionale; ad avviso dell' A., e' improbabile che tale diritto venga riconosciuto a chi produce solo per i propri consumi.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 2082 c.c. art. 2083 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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