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142031
IDG810601743
81.06.01743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piria Carlo
Breve nota sull' interruzione della prescrizione del credito d' interessi
nota a Cass. sez. I civ. 2 ottobre 1980, n. 5343
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1079-1082
D30801; D30510
L' A. rileva che nel rapporto obbligatorio principale e' inclusa l' obbligazione di interessi, nei termini generali indicati dall' art. 1282 c.c., o in quelli diversi risultanti dalle specifiche norme disciplinanti il rapporto. Questo e' quanto afferma anche la Cassazione nella sentenza in esame che, tuttavia soggiunge: l' opposizione all' ingiunzione non esclude la decorrenza degli interessi che sono suscettibili di prescriversi senza che l' ingiunzione abbia effetto interruttivo della prescrizione rispetto a quelli successivamente prodotti. Perdurando il diritto, gli interessi continuano a prodursi, ma, se ed in quanto l' atto che pone fine all' inerzia, e che sia tra quelli specificamente dotati anche di effetto sospensivo, ha ad oggetto anche il diritto agli interessi, anche per quelli maturandi la prescrizione non corre.
art. 1224 c.c. art. 2935 c.c. art. 2943 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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