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142035
IDG810602223
81.06.02223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luminoso Angelo
Osservazioni a Cass. sez. I civ. 4 aprile 1980, n. 2213 Cass. sez. I civ. 13 febbraio 1980, n. 1047
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 254-259
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31332; D306033
L' affermazione secondo la quale non puo' trovare accoglimento la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita se sopravvenga il fallimento del promittente venditore, e' ormai giurisprudenza costante: le sentenze in commento si segnalano quindi, secondo l' A., piu' che altro per il fatto che l' una adotta unitariamente due argomentazioni, mentre l' altra tende a sottolineare la profonda diversita' dei risultati cui si perviene seguendo ciascuna delle impostazioni. Nuova, ed esatta, a suo parere, e' invece l' affermazione secondo la quale lo scioglimento del contratto puo' essere operato dal curatore sottoscrivendo la comparsa di costituzione.
art. 2932 c.c. art. 72 comma 4 l. fall. art. 2652 n. 2 c.c. art. 2652 n. 3 c.c. art. 1350 c.c. art. 1351 c.c. art. 95 comma 3 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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