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142036
IDG810602228
81.06.02228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Menghi Ilario
Il concordato stragiudiziale: variazione minime ad una voce per una grande fuga sul tema
nota a Trib. Ferrara 28 giugno 1980
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 306-315
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3067; D31312
Secondo l' A. non ha alcun fondamento l' affermazione contenuta nella sentenza in esame, secondo la quale l' imprenditore che versi in stato di insolvenza non deve ricorrere al concordato stragiudiziale, dovendo esperire una delle procedure concorsuali: manca infatti qualsiasi argomentazione suscettibile di giustificare il giudizio di inammissibilita' di quello che e' uno strumento contrattuale, dato che nel nostro ordinamento vige pur sempre il principio generale della libera esplicazione dell' autonomia contrattuale. Dal momento che la sentenza richiama l' art. 217 n. 4 l. fall., l' A. ritiene opportuno dare quella che lui ritiene la corretta lettura dell' articolo in questione; successivamente esamina l' ipotesi in cui per effetto dell' iniziativa qui giudicata illecita lo stato d' insolvenza venga rimosso. Le ultime notazioni sono in tema di determinazione del compenso del professionista che ha prestato la propria opera in sede di concordato stragiudiziale.
art. 1322 c.c. art. 1418 c.c. art. 217 n. 4 l. fall. art. 686 c. comm. art. 6 l. fall. Cass. 16 marzo 1979, n. 1562 art. 2233 c.c. art. 67 comma 2 l. fall. art. 71 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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