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| IDG810602228 | |
| 81.06.02228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Menghi Ilario
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| Il concordato stragiudiziale: variazione minime ad una voce per una
grande fuga sul tema
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| nota a Trib. Ferrara 28 giugno 1980
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| Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 306-315
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3067; D31312
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| Secondo l' A. non ha alcun fondamento l' affermazione contenuta nella
sentenza in esame, secondo la quale l' imprenditore che versi in
stato di insolvenza non deve ricorrere al concordato stragiudiziale,
dovendo esperire una delle procedure concorsuali: manca infatti
qualsiasi argomentazione suscettibile di giustificare il giudizio di
inammissibilita' di quello che e' uno strumento contrattuale, dato
che nel nostro ordinamento vige pur sempre il principio generale
della libera esplicazione dell' autonomia contrattuale. Dal momento
che la sentenza richiama l' art. 217 n. 4 l. fall., l' A. ritiene
opportuno dare quella che lui ritiene la corretta lettura dell'
articolo in questione; successivamente esamina l' ipotesi in cui per
effetto dell' iniziativa qui giudicata illecita lo stato d'
insolvenza venga rimosso. Le ultime notazioni sono in tema di
determinazione del compenso del professionista che ha prestato la
propria opera in sede di concordato stragiudiziale.
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| art. 1322 c.c.
art. 1418 c.c.
art. 217 n. 4 l. fall.
art. 686 c. comm.
art. 6 l. fall.
Cass. 16 marzo 1979, n. 1562
art. 2233 c.c.
art. 67 comma 2 l. fall.
art. 71 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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