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142037
IDG810601754
81.06.01754 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boero Pietro
Sul consenso alla cancellazione di formalita' ipotecarie da parte di societa' cancellata dal registro delle imprese
nota a decr. Trib. Torino 25 marzo 1979
Riv. dir. ipot., an. 23 (1981), fasc. 1, pag. 64-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305727; D31110
L' A. condivide il contenuto del decreto del Tribunale di Torino in commento, laddove si dice che, partendo dal presupposto della sopravvivenza della societa' nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, il liquidatore puo' validamente consentire alla cancellazione di una ipoteca iscritta a garanzia di un credito della societa'. La cancellazione, infatti, ha soltanto una limitata efficacia probatoria nel senso che, in mancanza di prova contraria, i terzi potranno legittimamente ritenere che una societa' cancellata sia anche estinta. A suo modo di vedere, si puo' semmai criticare il presupposto della sopravvivenza della societa', che pero' rappresenta attualmente l' indirizzo giurisprudenziale costante e confermato in molteplici occasioni dal Supremo Collegio. In ultimo l' A. analizza alcune particolari eventualita': il caso di girata non annotata di cambiale ipotecaria; la possibilita' che un valido consenso alla cancellazione dell' ipoteca venga prestato da tutti i soci della societa'; l' ipotesi di una manifestazione preventiva del consenso della societa' alla cancellazione dell' ipoteca.
art. 2674 c.c. art. 2675 n. 3 c.c. art. 2191 c.c. art. 2843 c.c. art. 2831 comma 2 c.c. art. 2845 comma 1 c.c. art. 2456 comma 2 c.c. art. 2885 c.c. Trib. Genova 26 aprile 1972
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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