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142059
IDG810602317
81.06.02317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borre' Giuseppe
Vendite forzate e prelazione del conduttore urbano
nota a Cass. sez. III civ. 13 gennaio 1981, n. 285
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 689-694
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D4300; D91611
In nota alla sentenza in rassegna, dopo aver svolto alcune considerazioni circa la scelta legislativa dell' esclusione della prelazione in caso di vendita forzata (fallimentare o non) di fondi rustici (ex art. 8 comma 2 legge n. 590/1965), l' A. esamina il problema dell' applicabilita' della prelazione, di cui all' art. 38 legge n. 392/1978, alle vendite forzate di immobili urbani. Rileva come, a differenza della disciplina della prelazione agraria, la legge 392 non indica le vendite forzate come ipotesi di esclusione della prelazione del conduttore urbano di immobile non abitativo, esprimendo l' avviso che tale norma trovi applicazione anche nel caso di trasferimenti effettuati nel quadro del procedimento esecutivo (individuale o concorsuale). Rileva come la sentenza riportata esprima anch' essa una motivazione correlata al processo fallimentare che non avrebbe ne' senso ne' necessita' se l' esclusione della prelazione dovesse rapportarsi alla mera non volontarieta' del trasferimento.
art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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