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142061
IDG810600828
81.06.00828 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costato Luigi
Commento agli artt. 1 e 2 l. 22 maggio 1980, n. 233 (interpretazione autentica degli artt. 1 e 6 l. 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1253-1256
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9147; D9148
La legge in esame costituisce una nuova tappa nel cammino del legislatore tendente ad innovare il regime giuridico dell' enfiteusi, piu' esattamente a facilitarne la scomparsa attraverso la riunione in un solo soggetto di ogni diritto del proprietario e ad assimilare ad essa altri rapporti o contratti che in origine non erano enfiteusi, al fine di facilitare anche per essi la scomparsa. L' art. 1 ha il fine di precisare soprattutto l' esclusione dei rapporti gia' perpetui nel 1963 dalle disposizioni favorevoli al coltivatore diretto concedente previste dall' art. 6 della legge 327/63. Il punto di maggior importanza della legge e' costituito dalla norma che limita la proponibilita' della domanda di devoluzione speciale alla data di entrata in vigore della legge 607/66; la norma e' sospetta d' incostituzionalita' non soltanto perche' l' eventuale avente diritto alla eventuale devoluzione speciale viene a trovarsi privato dello stesso diritto se lo ha esercitato dopo una certa data, ma soprattutto perche' l' ultimo comma dell' art. 13 della legge del 1966 dichiara applicabile l' art. 6 della legge del 1963 ai rapporti di miglioria analoghi a quelli del Lazio.
l. 22 maggio 1980, n. 233 art. 1 l. 25 febbraio 1963, n. 327 art. 6 l. 25 febbraio 1963, n. 327 art. 13 l. 22 luglio 1966, n. 607
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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