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| IDG810600828 | |
| 81.06.00828 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costato Luigi
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| Commento agli artt. 1 e 2 l. 22 maggio 1980, n. 233 (interpretazione
autentica degli artt. 1 e 6 l. 25 febbraio 1963, n. 327, concernente
norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 6, pag. 1253-1256
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9147; D9148
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| La legge in esame costituisce una nuova tappa nel cammino del
legislatore tendente ad innovare il regime giuridico dell' enfiteusi,
piu' esattamente a facilitarne la scomparsa attraverso la riunione in
un solo soggetto di ogni diritto del proprietario e ad assimilare ad
essa altri rapporti o contratti che in origine non erano enfiteusi,
al fine di facilitare anche per essi la scomparsa. L' art. 1 ha il
fine di precisare soprattutto l' esclusione dei rapporti gia'
perpetui nel 1963 dalle disposizioni favorevoli al coltivatore
diretto concedente previste dall' art. 6 della legge 327/63. Il punto
di maggior importanza della legge e' costituito dalla norma che
limita la proponibilita' della domanda di devoluzione speciale alla
data di entrata in vigore della legge 607/66; la norma e' sospetta d'
incostituzionalita' non soltanto perche' l' eventuale avente diritto
alla eventuale devoluzione speciale viene a trovarsi privato dello
stesso diritto se lo ha esercitato dopo una certa data, ma
soprattutto perche' l' ultimo comma dell' art. 13 della legge del
1966 dichiara applicabile l' art. 6 della legge del 1963 ai rapporti
di miglioria analoghi a quelli del Lazio.
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| l. 22 maggio 1980, n. 233
art. 1 l. 25 febbraio 1963, n. 327
art. 6 l. 25 febbraio 1963, n. 327
art. 13 l. 22 luglio 1966, n. 607
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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