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| IDG810900465 | |
| 81.09.00465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Benincasa Maura
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| La cessione gratuita di modiche quantita' di stupefacenti fra
tossicomani e' ancora uso di gruppo?
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| nota a Trib. Parma 29 febbraio 1980
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 420-431
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51414
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| Premesso che l' uso in gruppo e' sicuramente un modo di assunzione di
alcune droghe che designa la detenzione di quantitativi di
stupefacenti destinati al gruppo in modo indifferenziato, sembra una
forzatura estendere la nozione e l' atteggiamento interpretativo all'
ipotesi di cessione gratuita di dosi per uso personale fra amici piu'
o meno casuali. Da un esame analitico degli articoli di legge l'
ipotesi in esame sembra rientrare nella disposizione dell' art. 72 l.
685/1975, che prevede, dal punto di vista materiale, ogni possibile
cessione di modiche quantita' a terzi, a qualsiasi titolo per uso non
terapeutico e anche senza consenso. Esaminando pero' la portata dell'
elemento psicologico della fattispecie prevista dall' art. 72 a prima
vista sembrerebbe rilevante solo la destinazione al consumo del
terzo, ma rileggendo il precetto come se contenesse l' ulteriore
enunciato "al fine di trarne vantaggio", -data la finalita' della
norma, orientata a reprimere il commercio al minuto- il dolo
contenuto nella norma diverrebbe specifico e come tale incompatibile
con la cessione gratuita di modiche quantita' fra tossicomani. Tale
soluzione puo' essere praticata solo a prezzo di un sottile lavoro
esegetico: riportando cioe' la fattispecie dell' art. 72 nella
categoria delle fattispecie "soggettivamente pregnanti" cioe'
imperfettamente formulate, che impongono due livelli di lettura, uno
apparente e uno reale; uno superficiale e uno a livello profondo. Nel
disposto dell' art. 72 vendere vale cedere a fine di profitto: la
fattispecie apparente e' a dolo generico, la fattispecie reale e' a
dolo specifico. Pertanto la cessione gratuita di modiche quantita' di
stupefacenti fra tossicomani non costituirebbe reato per mancanza di
dolo (specifico).
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| art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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