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142065
IDG810900465
81.09.00465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benincasa Maura
La cessione gratuita di modiche quantita' di stupefacenti fra tossicomani e' ancora uso di gruppo?
nota a Trib. Parma 29 febbraio 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 420-431
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
Premesso che l' uso in gruppo e' sicuramente un modo di assunzione di alcune droghe che designa la detenzione di quantitativi di stupefacenti destinati al gruppo in modo indifferenziato, sembra una forzatura estendere la nozione e l' atteggiamento interpretativo all' ipotesi di cessione gratuita di dosi per uso personale fra amici piu' o meno casuali. Da un esame analitico degli articoli di legge l' ipotesi in esame sembra rientrare nella disposizione dell' art. 72 l. 685/1975, che prevede, dal punto di vista materiale, ogni possibile cessione di modiche quantita' a terzi, a qualsiasi titolo per uso non terapeutico e anche senza consenso. Esaminando pero' la portata dell' elemento psicologico della fattispecie prevista dall' art. 72 a prima vista sembrerebbe rilevante solo la destinazione al consumo del terzo, ma rileggendo il precetto come se contenesse l' ulteriore enunciato "al fine di trarne vantaggio", -data la finalita' della norma, orientata a reprimere il commercio al minuto- il dolo contenuto nella norma diverrebbe specifico e come tale incompatibile con la cessione gratuita di modiche quantita' fra tossicomani. Tale soluzione puo' essere praticata solo a prezzo di un sottile lavoro esegetico: riportando cioe' la fattispecie dell' art. 72 nella categoria delle fattispecie "soggettivamente pregnanti" cioe' imperfettamente formulate, che impongono due livelli di lettura, uno apparente e uno reale; uno superficiale e uno a livello profondo. Nel disposto dell' art. 72 vendere vale cedere a fine di profitto: la fattispecie apparente e' a dolo generico, la fattispecie reale e' a dolo specifico. Pertanto la cessione gratuita di modiche quantita' di stupefacenti fra tossicomani non costituirebbe reato per mancanza di dolo (specifico).
art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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