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142109
IDG811000119
81.10.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorenzoni Mario
Il conferimento di aziende agricole e la legge Pandolfi
relazione svolta a Padova il 15 dicembre 1979 alle "Giornate di studio" degli Ordini dei dottori commercialisti delle Tre Venezie
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 673-680
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2160; D23106; D9129
L' A. precisa che la legge n. 904 del 1977, per la parte concernente i conferimenti di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami d' impresa, risponde all' esigenza di realizzare nuove aggregazioni d' imprese e nuovi valori di bilancio piu' adeguati al mutato e decrescente valore della moneta. Ritiene che il trattamento tributario previsto dagli artt. 7 e 10 della legge sia applicabile anche alle operazioni di conferimento di aziende agricole perche': il requisito dell' imprenditorialita' e' espressamente riconosciuto a chi esercita un' attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all' allevamento del bestiame ed alle attivita' connesse; la legge n. 904 non pone alcuna limitazione con riferimento all' attivita' esercitata dall' imprenditore conferente; la stessa legge di registro, in tema di operazioni societarie, equipara l' esercizio di attivita' agricole all' esercizio delle attivita' commerciali. Rilevata la necessita' di individuare i criteri atti a qualificare una certa realta' agricola come aziendale (criteri rinvenibili nel diritto civile), l' A. sostiene che una realta' agricola e' qualificabile come aziendale se i beni che la compongono sono organizzati al fine dell' immissione dei prodotti sul mercato (condizione indispensabile per conseguire un profitto) e se in concreto i prodotti stessi sono immessi sul mercato. Individuati riassuntivamente i requisiti della qualificazione aziendale nello svolgimento di un' attivita' economica e nella professionalita' della stessa, l' A. precisa che i conferimenti di aziende agricole, se effettuati da societa' commerciali regolarmente costituite, personificate o no, danno luogo a plusvalenze imponibili (accantonabili in sospensione d' imposta), mentre se sono effettuati da persone fisiche o societa' semplici o societa' di fatto l' eventuale plusvalore non si traduce in plusvalenza imponibile. Ai fini dell' imposta di registro si prospetta il problema dell' eventuale enunciazione nel caso di conferimento di azienda agricola di cui siano titolari persone fisiche unite di fatto da un rapporto societario. Al riguardo l' A. precisa che lo stato di comproprieta' di un' azienda puo' integrare gli estremi sia di una societa' di fatto sia di una comunione di azienda (a seconda che il bene sia in funzione dell' attivita' comune lucrativa ovvero che l' attivita' comune sia in funzione del godimento del bene) ed afferma che l' atto di conferimento di un' azienda agricola va assoggettato all' imposta di registro esclusivamente con l' aliquota dell' 1% prevista dalla legge n. 904 anche quando con l' atto sia stata enunciata l' esistenza di una societa' di fatto.
art. 7 l. 16 dicembre 1977, n. 904 art. 10 l. 16 dicembre 1977, n. 904 art. 2135 c.c. art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 2247 c.c. art. 2248 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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