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| IDG811000119 | |
| 81.10.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lorenzoni Mario
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| Il conferimento di aziende agricole e la legge Pandolfi
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| relazione svolta a Padova il 15 dicembre 1979 alle "Giornate di
studio" degli Ordini dei dottori commercialisti delle Tre Venezie
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| Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 673-680
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2160; D23106; D9129
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| L' A. precisa che la legge n. 904 del 1977, per la parte concernente
i conferimenti di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli
rami d' impresa, risponde all' esigenza di realizzare nuove
aggregazioni d' imprese e nuovi valori di bilancio piu' adeguati al
mutato e decrescente valore della moneta. Ritiene che il trattamento
tributario previsto dagli artt. 7 e 10 della legge sia applicabile
anche alle operazioni di conferimento di aziende agricole perche': il
requisito dell' imprenditorialita' e' espressamente riconosciuto a
chi esercita un' attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all' allevamento del bestiame ed alle attivita'
connesse; la legge n. 904 non pone alcuna limitazione con riferimento
all' attivita' esercitata dall' imprenditore conferente; la stessa
legge di registro, in tema di operazioni societarie, equipara l'
esercizio di attivita' agricole all' esercizio delle attivita'
commerciali. Rilevata la necessita' di individuare i criteri atti a
qualificare una certa realta' agricola come aziendale (criteri
rinvenibili nel diritto civile), l' A. sostiene che una realta'
agricola e' qualificabile come aziendale se i beni che la compongono
sono organizzati al fine dell' immissione dei prodotti sul mercato
(condizione indispensabile per conseguire un profitto) e se in
concreto i prodotti stessi sono immessi sul mercato. Individuati
riassuntivamente i requisiti della qualificazione aziendale nello
svolgimento di un' attivita' economica e nella professionalita' della
stessa, l' A. precisa che i conferimenti di aziende agricole, se
effettuati da societa' commerciali regolarmente costituite,
personificate o no, danno luogo a plusvalenze imponibili
(accantonabili in sospensione d' imposta), mentre se sono effettuati
da persone fisiche o societa' semplici o societa' di fatto l'
eventuale plusvalore non si traduce in plusvalenza imponibile. Ai
fini dell' imposta di registro si prospetta il problema dell'
eventuale enunciazione nel caso di conferimento di azienda agricola
di cui siano titolari persone fisiche unite di fatto da un rapporto
societario. Al riguardo l' A. precisa che lo stato di comproprieta'
di un' azienda puo' integrare gli estremi sia di una societa' di
fatto sia di una comunione di azienda (a seconda che il bene sia in
funzione dell' attivita' comune lucrativa ovvero che l' attivita'
comune sia in funzione del godimento del bene) ed afferma che l' atto
di conferimento di un' azienda agricola va assoggettato all' imposta
di registro esclusivamente con l' aliquota dell' 1% prevista dalla
legge n. 904 anche quando con l' atto sia stata enunciata l'
esistenza di una societa' di fatto.
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| art. 7 l. 16 dicembre 1977, n. 904
art. 10 l. 16 dicembre 1977, n. 904
art. 2135 c.c.
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 2247 c.c.
art. 2248 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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