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142112
IDG811200377
81.12.00377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a TAR LA sez. I 19 dicembre 1979, n. 1067
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 12, pt. 3, pag. 542-543
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1851; D18510; D94376
L' A., valutando le singole decisioni succedutesi in materia di qualificazione di un' arciconfraternita come ente pubblico locale di beneficenza, ricava che le sole confraternite non aventi scopo esclusivo e prevalente di culto sono persone giuridiche pubbliche. Passando poi a valutare il problema del trasferimento ai comuni delle funzioni, del personale e dei beni delle I.P.A.B. egli rileva la intrasferibilita' di quelle che "svolgono in modo precipuo attivita' inerenti alla sfera educativo-religioso" e analizza le accuse di illegittimita' costituzionale mosse all' art. 25 d.p.r. n. 616 del 1977 nella parte in cui prevede il trasferimento di funzioni, personali e beni delle I.P.A.B. infraregionali a favore dei comuni.
Cass. 10 gennaio 1979, n. 153 TAR PU 26 aprile 1977, n. 340
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