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| IDG810601153 | |
| 81.06.01153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Adami Vincenzo
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| Sull' incostituzionalita' della legge di divorzio
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| Nota a Trib. Ariano Irpino 26 aprile 1980
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| Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1165-1168
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30126; D9462
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| L' A. contrasta apertamente con la decisione del Tribunale di Ariano
Irpino che giudica manifestamente infondata - in relazione agli art.
7 Cost. e 34 Conc. la questione di legittimita' costituzionale degli
art. 2 e 3 della legge sul divorzio n. 898 del 1970, nella parte in
cui consentono la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
sostenendo che lo Stato italiano, in seno agli accordi con la Santa
Sede dell' 11 febbraio 1929, ha garantito al matrimonio concordatario
gli effetti civili, ma non anche l' immutabilita' di tali effetti,
vigenti al momento dell' accordo, per cui non puo' negarsi allo Stato
il potere di legiferare liberamente in ordine agli effetti stessi,
prevedendone anche la possibilita' di cessazione per cause nuove e
diverse da quelle esistenti al momento della stipula del concordato.
Sottolinea la stridente contraddizione che si evidenzia in questa
proposizione che contiene il riconoscimento degli effeti civili,
quale conseguenza di un patto fra Stato e Chiesa, assieme all'
autonoma decisione dello Stato di consentire la cessazione di tali
effetti nei casi da esso stabiliti. Non si spiega l' incompatibilita'
concettuale e giuridica tra concordato ed autoritarismo legislativo.
Conclude ritenendo che lo Stato avrebbe dovuto dichiarare di non
essere piu' disposto a tener fede al patto liberamente sottoscritto e
che poiche' cio' non e' avvenuto, esso ha posto in essere una
violazione non solo del patto, ma della Costituzione.
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| art. 7 Cost.
art. 2 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 34 Conc.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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