Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142119
IDG810601153
81.06.01153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Adami Vincenzo
Sull' incostituzionalita' della legge di divorzio
Nota a Trib. Ariano Irpino 26 aprile 1980
Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1165-1168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D9462
L' A. contrasta apertamente con la decisione del Tribunale di Ariano Irpino che giudica manifestamente infondata - in relazione agli art. 7 Cost. e 34 Conc. la questione di legittimita' costituzionale degli art. 2 e 3 della legge sul divorzio n. 898 del 1970, nella parte in cui consentono la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sostenendo che lo Stato italiano, in seno agli accordi con la Santa Sede dell' 11 febbraio 1929, ha garantito al matrimonio concordatario gli effetti civili, ma non anche l' immutabilita' di tali effetti, vigenti al momento dell' accordo, per cui non puo' negarsi allo Stato il potere di legiferare liberamente in ordine agli effetti stessi, prevedendone anche la possibilita' di cessazione per cause nuove e diverse da quelle esistenti al momento della stipula del concordato. Sottolinea la stridente contraddizione che si evidenzia in questa proposizione che contiene il riconoscimento degli effeti civili, quale conseguenza di un patto fra Stato e Chiesa, assieme all' autonoma decisione dello Stato di consentire la cessazione di tali effetti nei casi da esso stabiliti. Non si spiega l' incompatibilita' concettuale e giuridica tra concordato ed autoritarismo legislativo. Conclude ritenendo che lo Stato avrebbe dovuto dichiarare di non essere piu' disposto a tener fede al patto liberamente sottoscritto e che poiche' cio' non e' avvenuto, esso ha posto in essere una violazione non solo del patto, ma della Costituzione.
art. 7 Cost. art. 2 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 34 Conc.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati