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142121
IDG810601884
81.06.01884 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Il coltivatore diretto tra codice civile e legislazione speciale
nota a Cass. sez. lav. 12 aprile 1980, n. 2352 Cass. sez. lav. 3 marzo 1980, n. 1427 Cass. sez. lav. 3 marzo 1980, n. 1421
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 2175-2180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91411; D9125; D9141
L' A. evidenzia che le sentenze annotate hanno esaminato casi di proroga di contratti agrari e, a tali fini, hanno posto a fondamento delle decisioni una nozione di coltivatore diretto che si presta, tra l' altro, a considerazioni di ordine generale. Rileva come le suddette sentenze, pur con soluzioni diverse rispetto alla proroga (escludendola o riconoscendola), abbiano tutte posto a fondamento delle decisioni la nozione di coltivatore diretto quale piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.. Illustra quindi altre nozioni di coltivatore diretto tratte dai tentativi fatti dalla dottrina di costruirne una nozione unitaria, ritenendo superata la definizione codicistica, e che sono state tratte dalla legislazione speciale e dalla normativa comunitaria. Rileva cosi' che con la legislazione speciale emergono nuove figure rispetto a quelle tradizionali degli addetti all' agricoltura, in cui la professionalita' tende sempre piu' ad allontanarsi dal modello di cui all' art. 2083 c.c.. Svolge infine un esame critico delle tre sentenze della Cassazione annotate.
art. 1647 c.c. art. 2083 c.c. art. 1 comma 2 lett. a d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 2 comma 2 d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 1 l. 25 giugno 1949, n. 353
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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