| L' A. procede ad un esame dell' art. 38 Cost. per sostenere che l'
assistenza, previdenza e beneficenza svolte da soggetti privati, sia
mediante istituzioni dotate di personalita' giuridica che da enti e
associazioni di fatto, goda della liberta' organizzativa e attuativa
nel piu' ampio significato del termine quando persegua fini di
solidarieta'. Tenendo presente che questa norma ha efficacia
immediata, l' A. esamina la rilevanza del principio sostenuto
riguardo alla situazione che si presenta nella legislazione in
materia, che prevede il passaggio alle Regioni ed ai Comuni delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Sostiene che, nel
rispetto dell' art. 38 Cost., occorre una normativa specifica che
riconosca agli enti di poter uscire dall' ambito pubblico e, se lo
ritengono, di passsare ad operare sul piano del diritto di liberta'
assistenziale. Questo, affinche' il principio di liberta' non venga
inapplicato. In mancaza di cio', l' A. ravvisa nella normativa in
questione difetto di legittimita' costituzionale.
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